Le misure predisposte dall'assessorato regionale alla Salute sono state ritenute congrue ai fini del contenimento della spesa. La Giunta regionale della Calabria ha recentemente approvato il piano per il contenimento della spesa farmaceutica, comunicazione è arrivata all'assessore regionale alla Sanità, Doris Lo Moro.
Il piano varato dalla Giunta, che tra i suoi primi atti aveva abolito il ticket sulle ricette - spiega una nota dell'assessorato - "parte dalla constatazione che il consumo eccessivo e non appropriato dei farmaci ha determinato una lievitazione della spesa". L'assessorato punta pertanto "a un contenimento dei costi attraverso lo sviluppo del ricorso ai farmaci generici, che hanno uguale efficacia ma con prezzi notevolmente ridotti, e all'appropriatezza delle prescrizioni, al fine di evitare il ricorso a misure previste a livello nazionale, come la reintroduzione del ticket per le Regioni i cui bilanci siano gravati da deficit eccessivi".
Il piano istituisce, in primo luogo, la monoprescrizione dei farmaci. Conseguentemente "non potrà essere prescritta più di una confezione di ogni singola specialità per ciascuna ricetta, con l'eccezione degli antibiotici in confezione monodose, i farmaci somministrabili solo per fleboclisi, i medicinali per soggetti affetti da epatiti croniche, i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, per un massimo di 30 giorni". Eccezioni sono previste "anche per particolari categorie di utenti, esenti per patologie croniche invalidanti, soggetti affetti da patologie rare, gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per lavoro e servizio, gli invalidi civili al 100%". Il medico di base "dovrà inoltre prescrivere prioritariamente il farmaco generico, con identico principio attivo ed uguale efficacia non più coperto da brevetto. Lo stesso medico, nei casi suffragati da documentazione clinica adeguata, potrà dichiarare la non sostituibilità del farmaco". Per quanto riguarda in particolare gli inibitori di pompa acida, ovvero i farmaci antiulcerosi, la delibera dispone che i medici adeguino la loro scelta al farmaco di prezzo più basso. Le aziende ospedaliere e sanitarie sono obbligate alla distribuzione diretta dei farmaci del primo ciclo terapeutico "fino ad un massimo di 30 giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale". Le aziende sanitarie, in caso di distribuzione per conto dei farmaci del prontuario ospedaliero, "possono stipulare opportuni accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, fino alla piena operatività dell'accordo unico regionale, fermo restando la possibilità per le aziende di procedere alla distribuzione diretta, ove ne sussistano le condizioni".