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I farmaci nella Finanziaria 2008

La notizia più rilevante è sicuramente quella della proroga del pay-back fino al 31 dicembre 2008: questa disposizione consente alle aziende farmaceutiche di chiedere la sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei propri farmaci. La misura è riservata alle aziende  che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay-back, cioè quelle che si sono offerte di versare alle regioni interessate gli importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi.
La riduzione del 5% del prezzo di vendita dei farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, tutt'ora in vigore, era stata disposta nel 2006 dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) come misura di contenimento della spesa farmaceutica pubblica.
Per quest'anno, il contenimento della spesa si basa sull'assegnazione ad ogni azienda (in funzione dei volumi e dei prezzi degli ultimi 12 mesi) di un budget annuale, distinto per i farmaci equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetto. Nel calcolo del budget l'AIFA detrae l'ammontare della minore spesa che quell'azienda prevedibilmente conseguirà in conseguenza delle scadenze dei brevetti in suo possesso. Ai fini dell'attribuzione della cifra totale su base annua, l'AIFA tiene in parte (60%) conto di risorse aggiuntive, che derivano dall'aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e dalla riduzione della spesa complessiva per effetto della decadenza dei brevetti. Un ulteriore 20% di queste risorse viene accantonato per coprire la spesa generata da farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno. Il requisito di innovatività, però, non si riferisce alle nuove autorizzazioni in genere ma viene riconosciuto dall'agenzia, sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, in casi specifici e per un periodo di tempo limitato (3 anni).
Questa particolare disposizione è in linea con uno degli obiettivi attesi dall'introduzione dei farmaci equivalenti: la liberazione di risorse da investire in ricerca e sviluppo, specie per quelle malattie ancora non adeguatamente curabili. 

Quando non serve la ricetta
Per i medicinali da banco (OTC) o senza obbligo di prescrizione (SOP), le aziende titolari hanno ora l'obbligo di comunicare al ministero della Salute e all'AIFA il prezzo massimo ex factory (vale a dire il prezzo praticato ai rivenditori) con il quale ogni medicinale è messo in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata a ogni variazione del prezzo massimo ex factory altrimenti, in caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 Euro per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati. Scopo di questo obbliga, di nuova introduzione, è quello di consentire il monitoraggio delle dinamiche del mercato farmaceutico ora che non vi sono più limiti alla determinazione del prezzo di questi medicinali. Fino al 31 dicembre 2007, infatti, in base a quanto stabilito dalla precedente finanziaria, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non potevano vendere al pubblico medicinali OTC e SOP ad un prezzo superiore a quello pubblicato sul sito internet dell'AIFA, in vigore al 31 dicembre 2006. Dal 1° gennaio 2008 invece il prezzo è liberamente e autonomamente stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita.
Il prezzo comunque deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, con l'esposizione dei listini o altre modalità. Inoltre non bisogna dimenticare che la liberalizzazione, promossa da Bersani per queste categorie di medicinali, vieta invece (art. 5, comma 2) espressamente: i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

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