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UE contro l'Italia: ritardo inaccettabile nella registrazione dei generici

Una pausa di riflessione di dodici mesi tra scadenza del brevetto di una specialità branded e possibilità di presentare la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione del corrispondente farmaco equivalente, che non trova riscontri in altri Paesi e che l'Europa ci rimprovera: perché ritarda l'introduzione sul mercato di alternative terapeutiche vantaggiose sul piano clinico ed economico, senza valide ragioni e con l'unico effetto di estendere implicitamente e in modo improprio il periodo di tutela brevettuale e il relativo guadagno per i produttori del farmaco di marca.
Su questa base, la Commissione Europea ha avviato alla fine del mese di marzo una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, sollecitando la revisione della normativa nazionale sulla proprietà intellettuale e, in particolare, dell'articolo 68, contenente a giudizio di Bruxelles disposizioni in "contrasto" con la regolamentazione esistente negli altri Stati membri.
Un'iniziativa che ha suscitato l'entusiasmo di Assogenerici, da sempre impegnata nel promuovere un assetto legislativo equo e realmente in grado di riconoscere ai farmaci non branded la piena equivalenza terapeutica e pari opportunità di penetrazione del mercato rispetto alle corrispondenti specialità a brevetto scaduto.
«Bisogna considerare» ha commentato Enrique Heusermann, vicepresidente di Assogenerici, appresa la notizia «che normalmente le procedure di registrazione durano ben più di un anno e che, quindi, la normativa italiana provoca di fatto un sensibile allungamento della durata del brevetto, cosa non più ammissibile ai sensi delle disposizioni comunitarie. Inoltre, la norma va a discriminare e penalizzare proprio le aziende che operano nel nostro Paese e che qui investono e offrono occupazione. Le aziende che decidono di chiedere la registrazione centralizzata od optano per la registrazione in un altro Stato membro e, successivamente, chiedano il mutuo riconoscimento, non devono sottostare a questi termini».

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